Sez. 2, Sentenza n. 2570 del 12/07/1969 (Rv. 342163 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - FORMA - ATTO DI CITAZIONE - NULLITA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - FORMA - ATTO DI CITAZIONE - NULLITA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
Qualora la riassunzione del processo venga effettuata con atto di citazione, anziche con la Forma della comparsa, come prescritto dallo art. 125 disp. Att. Cod.proc.civ., o con la Forma specifica del ricorso prescritta dagli artt. 297 e 303 cod.proc.civ. per la riassunzione a seguito di sospensione o di interruzione del processo, non ne deriva la nullita del processo, trattandosi di forme che non sono richieste a pena di nullita. (Conf. 1327-65 V. 909-69, massima n. 339287).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)