Sez. 1, Sentenza n. 2752 del 11/04/2000 Cc. (dep. 25/05/2000) Rv. 216040 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Nullità per mancata effettuazione dell'invito a comparire rivolto alla persona sottoposta a indagini - Configurabilità nel caso in cui, effettuato l'invito, l'interrogatorio non abbia avuto luogo - Esclusione - Fattispecie relativa a rifiuto di rispondere per assenza del difensore d'ufficio.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio, prevista dall'art.416, comma 1, c.p.p. (nel testo novellato dall'art.2, comma 2, della legge 16 luglio 1997 n.234) per il caso in cui detta richiesta non sia preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, non è configurabile quando, provvedutosi validamente all'effettuazione dell'invito, l'interrogatorio non abbia poi, di fatto, avuto luogo. (Nella specie, per rifiuto della persona sottoposta a indagini di rispondere in assenza del difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)