Sez. 5, Sentenza n. 32363 del 01/07/2002 Ud. (dep. 30/09/2002) Rv. 222619 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Nullità ex art. 416, comma 1, cod. proc. pen. - Configurabilità nell'ipotesi in cui, effettuato ritualmente l'invito a comparire, l'interrogatorio non abbia di fatto luogo per rifiuto di rispondere dell'indagato - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
La richiesta di rinvio a giudizio è nulla ex art. 416-bis, comma 1, cod. proc. pen. (nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, della legge 16 luglio 1997, n.234) se non è preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari completo degli avvertimenti di cui all'art.415 bis, comma 3, cod. proc. pen., ma la detta nullità non ricorre nell'ipotesi in cui detto avviso sia validamente notificato all'indagato e l'interrogatorio non abbia poi, di fatto, avuto luogo in quanto quest'ultimo, pur essendosi presentato, si sia rifiutato di rispondere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)