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Sez. 1, Sentenza n. 8512 del 02/08/1991 (Rv. 473371 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Termine per l'opposizione - Natura - Conseguenze - Sospensione durante il periodo feriale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473371-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Il termine per l'opposizione contro la stima dell'indennità espropriativa effettuata in sede amministrativa, di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, ha natura, oltre che sostanziale, anche processuale, e, pertanto, è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)