Sez. 1, Sentenza n. 8512 del 02/08/1991 (Rv. 473371 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Termine per l'opposizione - Natura - Conseguenze - Sospensione durante il periodo feriale - Ammissibilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Il termine per l'opposizione contro la stima dell'indennità espropriativa effettuata in sede amministrativa, di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, ha natura, oltre che sostanziale, anche processuale, e, pertanto, è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)