Sez. 1, Sentenza n. 3351 del 18/04/1997 (Rv. 503784 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Nel periodo feriale - Termini per la proposizione del giudizio - Applicabilità - Condizioni - Impugnativa di delibera assembleare di società per azioni - Inclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Poiché tra i termini processuali per i quali l'art. 1 della legge n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno compresi non soltanto i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo deve essere instaurato, quando l'azione in giudizio rappresenta l'unico strumento a tutela dei diritti dell'attore, detta sospensione si applica anche con riferimento al termine di tre mesi previsto dall'art. 2377 cod. civ. per l'impugnazione della delibera dell'assemblea di una società per azioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377 com. 2, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)