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Sez. 1, Sentenza n. 12594 del 07/12/1995 (Rv. 494980 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito di impresa - Rettifica - Valutazioni U.T.E sul valore degli immobili venduti dall'imprenditore - Utilizzabilità da parte dell'Ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494980-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria può utilizzare, al fine della rettifica del reddito di impresa ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, le valutazioni espresse dall'UTE sul valore degli immobili venduti dall'imprenditore, integrando queste l'ipotesi di cui alla lett. c), comma primo, dell'art. 39 precitato nella parte in cui è prevista la possibilità di far riferimento "ad altri atti e documenti" in possesso dell'Ufficio.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)