Sez. 5, Sentenza n. 10049 del 01/08/2000 (Rv. 538997 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE | Reddito d'impresa - Rettifica - Decisione circa la legittimità della rettifica in presenza di documentazione contabile regolare - Fondamento probatorio - Stima UTE - Sufficienza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la decisione circa la legittimità della rettifica del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, intervenuta in presenza di documentazione contabile formalmente regolare, non può fondarsi esclusivamente sulla attendibilità della stima UTE, di per sè non assistita da presunzione assoluta di legittimità, dovendo questa essere vagliata nel contesto della situazione contabile ed economica dell'impresa, in presenza di altre concordanti indicazioni documentali o anche presuntive.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)