Sez. T, Sentenza n. 1871 del 27/01/2026 (Rv. 677742-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza - Considerazione di elementi estranei al decisum da attuare - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, la considerazione, da parte giudice, di elementi estranei al decisum da attuare (nella specie, controcrediti erariali a fronte di quello da rimborso IVA fatto valere da una banca) si traduce in una inammissibile deviazione rispetto alla funzione tipica di quel giudizio, che è inteso a rendere effettivo quanto già riconosciuto e non a riesaminarlo sulla scorta di profili fino a quel momento avulsi o ignoti.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)