Sez. T, Ordinanza n. 17238 del 01/06/2026 (Rv. 679363-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancata esecuzione del rimborso - Giudizio di ottemperanza - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di processo tributario, in caso di mancata esecuzione di un rimborso risultante da una sentenza, il contribuente può agire, ai sensi dell'art. 70, del d.lgs. n. 546 del 1992, per l'ottemperanza, quando la sentenza di accoglimento del ricorso riguardi l'an o il quantum dell'imposta e, quindi, non si limiti ad annullare l'atto impugnato, ma lo sostituisca.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)