Sez. L, Sentenza n. 6774 del 06/08/1987 (Rv. 454980 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'AZIENDA - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'AZIENDA - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Con riguardo alla Competenza territoriale nel rito del lavoro - disciplinata dall'art. 413 cod. proc. civ., che prevede, tra l'altro, come foro alternativo, la Competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova una dipendenza dell'azienda - deve intendersi per quest'ultima un complesso di beni aziendali, dotato di spiccata individualità tecnico-economica, destinato al conseguimento degli scopi propri dell'imprenditore, in stretto collegamento organico e strutturale con l'azienda stessa; pertanto l'identificazione della dipendenza di azienda è affidata, non al numero dei lavoratori addetti ad essa, né alla connotazione della autonomia funzionale che è propria della nozione di unità produttiva di cui all'art. 35 stat. Lavoratori, ma è rimessa alla presenza del suddetto nucleo, seppur modesto, di beni aziendali. (nella specie la S. C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito, il quale aveva erroneamente riconosciuto la figura della dipendenza di azienda nella mera predisposizione di un modesto ufficio contabile, ubicato in un locale dell'abitazione del lavoratore che se ne serviva per l'espletamento delle mansioni affidategli). (V 1466/85, mass n 439491).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)