Sez. L, Sentenza n. 527 del 27/01/1989 (Rv. 461636 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'AZIENDA EX ART. 413, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - NOZIONE - COINCIDENZA DELLA DIPENDENZA CON LA ABITAZIONE DEL LAVORATORE - ININFLUENZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'AZIENDA EX ART. 413, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - NOZIONE - COINCIDENZA DELLA DIPENDENZA CON LA ABITAZIONE DEL LAVORATORE - ININFLUENZA - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ., ai fini della Determinazione della Competenza per territorio nelle controversie di lavoro, la dipendenza dell'azienda può essere integrata da un complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico-economica, anche se il relativo locale coincida con l'abitazione del lavoratore e sia comunque nella disponibilità di quest'ultimo, purché sussista un collegamento funzionale con l'azienda datrice di lavoro, il quale collegamento è ravvisabile allorché detta entità sia destinata al perseguimento degli scopi imprenditoriali, in quanto centro di riferimento di rapporti giuridici imputabili all'azienda. (V 7078/87, mass n 455244; (V 6774/87, mass n 454980).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)