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Sez. 5 - , Sentenza n. 3198 del 09/02/2018 (Rv. 646936 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Mancata utilizzazione edificatoria entro cinque anni - Perdita del beneficio - Forza maggiore - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646936-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, la revoca del beneficio, accordato dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, al fine di ridurre i costi necessari per l'edificazione, non è esclusa dalla forza maggiore, poiché l'omessa destinazione edificatoria del terreno nel termine quinquennale fissato dalla legge comporta la sopravvenuta mancanza di causa dello stesso, che, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto legittima la revoca del beneficio, in un'ipotesi nella quale l'edificazione non era stata eseguita per effetto di provvedimenti del comune).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)