Sez. 5, Sentenza n. 18040 del 14/09/2016 (Rv. 641505 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Condizioni - Mancata utilizzazione edificatoria nei cinque anni dalla compravendita - Perdita del beneficio - Lavori di bonifica - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Le agevolazioni fiscali concesse ai sensi dell'art.33, comma 3, della l. n.388 del 2000, rispondendo alla "ratio" di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, devono essere revocate ogni qualvolta si verifichi la mancata edificazione nel quinquennio, anche se per causa indipendente dalla volontà dell'acquirente, quale l'esecuzione di lavori di bonifica dell'area acquistata, che non può essere ricondotta alla forza maggiore, mancando il requisito dell'imprevedibilità, atteso che la relativa esigenza è originata da una situazione preesistente all'acquisto sebbene il contribuente ne sia venuta a conoscenza solo successivamente.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)