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Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 13/06/1989 (Rv. 463087 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - AGENTE TITOLARE DI AUTONOMA AGENZIA OVVERO COSIDDETTO MANDATARIO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE) - POTERE DI STIPULARE, IN NOME E PER CONTO PROPRIO, I CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DOVE ESSO AGENTE ESERCITA L'ATTIVITÀ - CONSEGUENZE - CONCLUSIONE DEI PREDETTI CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ EX ARTT. 2208 O 2210 COD. CIV. - RIFERIBILITÀ ALLA SIAE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463087-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - AGENTE TITOLARE DI AUTONOMA AGENZIA OVVERO COSIDDETTO MANDATARIO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE) - POTERE DI STIPULARE, IN NOME E PER CONTO PROPRIO, I CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI DOVE ESSO AGENTE ESERCITA L'ATTIVITÀ - CONSEGUENZE - CONCLUSIONE DEI PREDETTI CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ EX ARTT. 2208 O 2210 COD. CIV. - RIFERIBILITÀ ALLA SIAE - ESCLUSIONE.*

L'agente titolare di autonoma Agenzia ovvero cosiddetto mandatario della società italiana degli autori ed editori (S.i.A.E.), ancorché munito del potere di rappresentanza, può stipulare, in nome e per conto proprio, senza spendere il nome della società, i contratti di locazione relativi agli immobili ove esercita la attività, con la conseguenza che soltanto lui va considerato conduttore di tali immobili con la facoltà di cederne il rapporto; né tali contratti ed i correlati diritti di conduttore sono riferibili alla S.i.A.E. Per essere stati conclusi in sua rappresentanza a norma dell'art. 2208 o 2210 cod. civ., qualora l'agente sia dipendente di ruolo della detta società, trattandosi di atto estraneo all'Esercizio dell'impresa a cui l'agente sia preposto come institore od alle operazioni di cui sia incaricato come commesso. (V 6179/79, mass n 402900).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2208, Cod. Civ. art. 2210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)