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Sez. U, Sentenza n. 6179 del 26/11/1979 (Rv. 402900 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - SIAE - LAVORATORE FORMALMENTE ALLE DIPENDENZE DI UN AGENTE DI RUOLO DI DETTA SOCIETA - DOMANDA DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO DIRETTO CON LA SOCIETA MEDESIMA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PERSISTENZA - INFLUENZA SUL POTERE DI AUTORGANIZZAZIONE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA DEGLI ATTI DI AUTORGANIZZAZIONE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1979-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402900-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - SIAE - LAVORATORE FORMALMENTE ALLE DIPENDENZE DI UN AGENTE DI RUOLO DI DETTA SOCIETA - DOMANDA DIRETTA ALL'ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO DIRETTO CON LA SOCIETA MEDESIMA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PERSISTENZA - INFLUENZA SUL POTERE DI AUTORGANIZZAZIONE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA DEGLI ATTI DI AUTORGANIZZAZIONE - ININFLUENZA.*

La giurisdizione del giudice ordinario, nelle controversie inerenti ai rapporti di lavoro con un ente pubblico economico, quale la societa italiana degli autori ed editori (SIAE) non viene meno, in favore della giurisdizione di legittimita del giudice amministrativo, quando la domanda del lavoratore, formalmente alle dipendenze di un agente di ruolo della societa, sia rivolta all'accertamento di un rapporto di lavoro diretto con la societa medesima, con ogni conseguenza giuridica ed economica, atteso che tale pretesa non investe il generale e discrezionale potere di autorganizzazione, spettante all'ente pure in materia di strutturazione della propria attivita mediante autonome agenzie, ed a fronte del quale le posizioni dell'interessato assumerebbero consistenza di meri interessi legittimi, ma si ricollega alle posizioni di diritto soggettivo derivanti dal singolo rapporto di lavoro, non suscettibili di essere degradate per effetto di Atti di gestione del rapporto stesso, ancorche emessi in esecuzione di Atti generali di autorganizzazione. Ne questo principio trova deroga ove la domanda stessa importi l'accertamento anche della legittimita di detti Atti generali e discrezionali, quale mezzo al fine di conseguire la tutela di quei diritti, trattandosi di indagine consentita in via incidentale al giudice ordinario, ai sensi dello art 5 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e. (V 2585/79; (V 1381/78, mass n 390757).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)