Sez. U, Sentenza n. 186 del 10/01/1992 (Rv. 475250 - 01)
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere | Convenuto straniero - Giurisdizione del giudice italiano - Riscontro in base al criterio di collegamento ex art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Luogo dell'adempimento dell' obbligo dell'agente di promuovere affari - Individuazione - Criteri.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere
Il luogo dell'adempimento dell'obbligo dell'agente di promuovere affari, anche al fine del riscontro della giurisdizione del giudice italiano nei confronti del convenuto straniero in base al criterio di collegamento di cui all'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), è quello nel quale devono essere conclusi gli affari medesimi, non rilevando l'eventuale diversità del luogo dell'attività procacciatoria (che può essere svolta anche per corrispondenza o telefono) o del luogo della comunicazione al preponente dell'avvenuto procacciamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1746, Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)