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Sez. U, Sentenza n. 13015 del 23/12/1997 (Rv. 511169 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenuto straniero - Rapporto di agenzia - Domanda del preponente italiano per la declaratoria di cessazione del rapporto e di insussistenza del diritto dell'agente ad indennità terminative - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Riferimento al luogo di esecuzione dell'obbligazione - Individuazione di detto luogo - Criterio - Riferimento alle disposizioni sostanziali applicabili in base al diritto internazionale privato del giudice adito - Necessità - Conseguenze - Controversia soggetta "ratione temporis" all'art. 25 preleggi - Contratto concluso in Italia - Criterio di cui all'art. 1182 cod. civ.- Applicabilità - Impegno promozionale dell'agente limitato a territorio danese - Diritto dell'agente a ricevere le provvigioni al proprio domicilio sito in quel territorio - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511169-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La disposizione dell'art. 5 n. 5 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804, nello stabilire, fra l'altro che (in deroga al foro generale previsto dal precedente articolo 2) il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può esser citato in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo territorialmente competente, qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi filiale, si riferisce, conformemente all'interpretazione della Corte di giustizia comunitaria (v. sent. 8 marzo 1988 in causa 9/87) ai soli casi di controversia promossa da terzi verso le suddette succursali, agenzia o filiale, restando estranea alla detta norma la controversia fra il preponente e l'agente in virtù di un rapporto di prestazione autonoma, la quale rientra invece nell'ambito delle controversie in materia contrattuale previste dal primo comma del menzionato art. 5. Pertanto ai fini della individuazione del giudice dotato di giurisdizione su detta controversia occorre far riferimento al luogo di esecuzione dell'obbligazione, da individuarsi secondo le disposizioni di diritto sostanziale applicabile in base al diritto internazionale privato del giudice adito (v. Sent. Corte Giustizia 29 giugno 1994, in causa c - 228/92) con la conseguenza che nel caso di domanda di società italiana, nei confronti del proprio agente avente domicilio in Danimarca, per l'accertamento dello scioglimento del rapporto a seguito di disdetta della preponente medesima e dell'inesistenza del diritto dell'agente alle indennità terminative, cui sia applicabile "ratione temporis" l'art. 25 delle preleggi, dovrà farsi riferimento, ove non ricorra una diversa volontà delle parti, al luogo di conclusione del contratto per individuare la legge regolatrice dell'obbligazione, e qualora il contratto sia stato concluso in Italia, dovrà conseguentemente individuarsi il luogo di esecuzione dell'obbligazione in base al criterio dell'art. 1182 cod. civ., tenendo conto peraltro, alla luce della giurisprudenza comunitaria, dell'obbligazione contrattuale che costituisce concretamente il fondamento dell'azione giurisdizionale (v. sent. Corte Giustizia 6 ottobre 1976 in causa 14/76 e 15 gennaio 1987 in causa 266/85). Ne deriva che ove l'impegno di promozione dei contratti, per conto del preponente riguardi il territorio danese ed il pagamento delle provvigioni debba avvenire, secondo i patti contrattuali al domicilio dell'agente, la suddetta controversia resta estranea alla cognizione del giudice italiano.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Cod. Civ. art. 1182, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)