Sez. 2, Sentenza n. 543 del 23/02/1974 (Rv. 368310 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
La disciplina prevista dall'art 2112 cod civ abbraccia tutte le varie forme di successione nell'impresa (quale che sia il mezzo tecnico-giuridico impiegato) quando, restando inalterati struttura ed unita organica aziendale, muti soltanto il titolare; poiche una tale sostituzione oggettiva e inidonea da sola a produrre l'Estinzione del preesistente rapporto di lavoro, si determina la responsabilita solidale del cessionario per i crediti di lavoro che si riallacciano alla pregressa gestione, salvo che si dimostri che essi siano stati congiuntamente soddisfatti all'atto del trapasso dell'azienda, ovvero che il rapporto sia venuto legittimamente a cessare. (V 3602'71, mass n 355319).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)