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Sez. 2, Sentenza n. 543 del 23/02/1974 (Rv. 368310 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368310-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

La disciplina prevista dall'art 2112 cod civ abbraccia tutte le varie forme di successione nell'impresa (quale che sia il mezzo tecnico-giuridico impiegato) quando, restando inalterati struttura ed unita organica aziendale, muti soltanto il titolare; poiche una tale sostituzione oggettiva e inidonea da sola a produrre l'Estinzione del preesistente rapporto di lavoro, si determina la responsabilita solidale del cessionario per i crediti di lavoro che si riallacciano alla pregressa gestione, salvo che si dimostri che essi siano stati congiuntamente soddisfatti all'atto del trapasso dell'azienda, ovvero che il rapporto sia venuto legittimamente a cessare. (V 3602'71, mass n 355319).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)