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Sez. 1, Sentenza n. 21350 del 14/03/2007 Ud. (dep. 31/05/2007) Rv. 236766 - 01

PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Delega delle funzioni di pubblico ministero a vice procuratore in relazione a procedimenti diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta ai sensi dell'art. 550 cod.proc.pen. - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236766-01

PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE

L'art. 72, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'art. 58 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che prevede la non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per i quali si procede con citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod.proc.pen., è indicativo di un mero criterio di massima al quale si deve attenere il procuratore della Repubblica, sempre che non sussistano contrarie esigenze di servizio che ne impongano il superamento; ne consegue che l'eventuale delega a vice procuratore onorario di un processo diverso dai predetti non dà luogo ad alcuna nullità ex art. 178 comma primo, lett. b) cod.proc.pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 58 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)