Sez. 4, Sentenza n. 2361 del 11/04/2000 Ud. (dep. 05/05/2000) Rv. 216489 - 01
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Giudizio pretorile - Funzioni di pubblico ministero esercitate da vice procuratore - Fuori dei casi consentiti ex art. 72 ultimo comma ordinamento giudiziario - Conseguenze - Nullità - Esclusione.
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
L'art. 72, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, quale ultimamente modificato dall'art. 58 della legge 16 dicembre 1999, n.479, stabilendo che, nell'esercizio del potere di delega ai vice procuratori onorari, si segua il criterio di non delegare le funzioni di pubblico ministero in relazione ai procedimenti per reati diversi da quelli per i quali l'art. 550 cod. proc. pen. dispone che si proceda con citazione diretta, detta soltanto un criterio di massima al quale l'organo delegante deve attenersi compatibilmente con le inderogabili esigenze di funzionamento dell''ufficio, senza che l'apprezzamento di tali esigenze possa assumere rilievo esterno all'ufficio e dar luogo ad implicazioni sulla capacità della parte pubblica del processo. (Fattispecie in cui, essendo stato designato un vice procuratore onorario a rappresentare l'accusa in un procedimento di omicidio colposo, il Tribunale aveva ritenuto la nullità della costituzione del pubblico ministero ex artt. 178 lett. b e 180 cod. proc. pen., provvedimento annullato senza rinvio dalla Suprema Corte in base al principio di cui sopra).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 550, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)