Sez. 1, Sentenza n. 3202 del 28/04/1988 (Rv. 458654 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - INDENNITÀ ESPROPRIATIVA EFFETTUATA EX ART. 16 LEGGE N. 865 DEL 1971 - SOPRAVVENIENZA DELLA DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI DETTA NORMA - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO, PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ, AI CRITERI GENERALI EX LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICAZIONE ALLE ESPROPRIAZIONI DISPOSTE PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - ESTENSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - INDENNITÀ ESPROPRIATIVA EFFETTUATA EX ART. 16 LEGGE N. 865 DEL 1971 - SOPRAVVENIENZA DELLA DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI DETTA NORMA - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO, PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ, AI CRITERI GENERALI EX LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICAZIONE ALLE ESPROPRIAZIONI DISPOSTE PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - ESTENSIONE.*
Il principio secondo cui, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dei criteri di liquidazione dell'indennità di espropriazione dei suoli edificatori fissati dall'art. 16 commi quinto, sesto e settimo legge n. 865 del 1971 (Corte cost. Sent. N. 5 del 1980) e della successiva dichiarazione di incostituzionalità delle leggi che a partire dalla n. 385 del 1980 hanno reintrodotto in via provvisoria i criteri medesimi (Corte cost. Sent. N. 233 del 1983), si applicano, in luogo dei criteri così espunti dallo ordinamento, quelli dettati in via generale dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, non trova deroga in relazione alle espropriazioni disposte per l'attuazione dei piani di edilizia economica e popolare, dato che le speciali Disposizioni contenute in materia nell'art. 12 legge 18 aprile 1962 n. 167, come sostituito dall'art. 1 legge 21 luglio 1965 n. 904, sono state espressamente abrogate dall'art. 39 legge n. 865 del 1971, non ricompreso nella dichiarazione di incostituzionalità di detta legge. (V 7211/86, mass n 449287; (V 1647/86, mass n 445001; (V 223/83, Corte cost.; (V 5/80, Corte cost.; (Conf 3314/84).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 904 art. 1, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 39, Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)