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Sez. U, Sentenza n. 7214 del 05/12/1986 (Rv. 449287 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI TERRENO EDIFICATORIO - OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA - PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE IN UNICO GRADO - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO - POTERE-DOVERE DI DETTO GIUDICE DI STABILIRE IL QUANTUM DELL'INDENNITÀ DOVUTA - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ FISSATI DALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 E DELLE SUCCESSIVE NORME REINTRODUCENTI I MEDESIMI CRITERI - LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449287-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI TERRENO EDIFICATORIO - OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA - PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE IN UNICO GRADO - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO - POTERE-DOVERE DI DETTO GIUDICE DI STABILIRE IL QUANTUM DELL'INDENNITÀ DOVUTA - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ FISSATI DALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 E DELLE SUCCESSIVE NORME REINTRODUCENTI I MEDESIMI CRITERI - LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICABILITÀ.*

L'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, ivi inclusa quella proposta a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 davanti alla Corte d'appello in unico grado, introduce un procedimento di cognizione che non si esaurisce nel mero controllo sulle determinazioni adottate in Sede amministrativa, ma comporta il potere-dovere del giudice adito di stabilire autonomamente il "quantum" dell'indennità dovuta in applicazione delle norme vigenti. Pertanto, con riguardo ad espropriazione disposta ai sensi della citata legge, ed avente ad oggetto suoli a destinazione edificatoria, anche se non compresi nel perimetro dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge stessa, la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità dei criteri di stima posti dall'art. 16, commi quinto, sesto e settimo, di detta legge, nonché di quelli reintrodotti in via provvisoria dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 (sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983), comporta che rientra nelle attribuzioni del suddetto giudice la liquidazione dell'indennità secondo le regole stabilite dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, le quali riprendono vigore a seguito del venir meno delle Disposizioni derogatrici contenute nelle norme dichiarate incostituzionali. (V 4091/85, mass n 441613; (V 5401/84, mass n 437104).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 18, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)