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Sez. L, Sentenza n. 303 del 19/01/1990 (Rv. 464884 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - INFERMITÀ SOPRAVVENUTE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - RICHIESTA IN SEDE AMMINISTRATIVA INEFFICACE EX ART. 149 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - SUA DEFINIZIONE AVVENUTA IN UNA FASE DI NON PIÙ CONSENTITA APPLICABILITÀ DELLA CITATA DISPOSIZIONE - CONSEGUENZE - NUOVA DOMANDA GIUDIZIALE - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464884-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - INFERMITÀ SOPRAVVENUTE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - RICHIESTA IN SEDE AMMINISTRATIVA INEFFICACE EX ART. 149 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - SUA DEFINIZIONE AVVENUTA IN UNA FASE DI NON PIÙ CONSENTITA APPLICABILITÀ DELLA CITATA DISPOSIZIONE - CONSEGUENZE - NUOVA DOMANDA GIUDIZIALE - PROPONIBILITÀ.*

In tema di pensione d'Invalidità, nella disciplina previgente alla legge 12 giugno 1984 n. 222 (il cui art. 2 espressamente vieta la presentazione di ulteriori domande in Sede amministrativa fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato), il principio posto dall'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., sullo Obbligo del giudice di valutare le infermità sopravvenute, determina l'inefficacia della nuova richiesta in Sede amministrativa, ove sia presentata dall'assicurato quando il giudizio, instaurato dopo il rigetto di precedente istanza, sia ancora pendente in una fase di merito (pure d'appello o di rinvio) comportante il suddetto Obbligo. Peraltro, qualora l'istituto, nonostante tale inefficacia, dia corso ad un nuovo procedimento, la circostanza che il provvedimento conclusivo venga emesso dopo la definizione del precedente giudizio con sentenza passata in giudicato, ovvero nel momento in cui il giudizio medesimo si trovi in una fase che non consenta più l'applicazione del citato art. 149, esclude l'Invalidità dei relativi Atti e rende proponibile una nuova domanda giudiziale, la quale è consentita (indipendentemente dal momento di emissione del detto provvedimento amministrativo) anche nel caso in cui, espletato dall'i.N.P.S. tutto il procedimento amministrativo senza alcuna obiezione in rito, l'assicurato abbia atteso, per iniziare la nuova Azione giudiziaria, il passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito della precedente domanda di pensione. (Conf 2928/88, mass n 458494).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)