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Sez. U, Sentenza n. 2928 del 13/04/1988 (Rv. 458494 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - DOMANDA AMMINISTRATIVA PRESENTATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI MERITO SUCCESSIVO AL RIGETTO DI PRECEDENTE DOMANDA - INEFFICACIA - NUOVO PROCEDIMENTO APERTO DALL'INPS NONOSTANTE L'INEFFICACIA - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA RESA NEL PREDETTO GIUDIZIO - OVVERO EMESSO IN UNA FASE DI INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 149 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - NUOVA DOMANDA GIUDIZIALE - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458494-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - DOMANDA AMMINISTRATIVA PRESENTATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI MERITO SUCCESSIVO AL RIGETTO DI PRECEDENTE DOMANDA - INEFFICACIA - NUOVO PROCEDIMENTO APERTO DALL'INPS NONOSTANTE L'INEFFICACIA - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA RESA NEL PREDETTO GIUDIZIO - OVVERO EMESSO IN UNA FASE DI INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 149 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - NUOVA DOMANDA GIUDIZIALE - PROPONIBILITÀ.*

In tema di pensione d'Invalidità, nella disciplina previgente alla legge 12 giugno 1984 n. 222 (il cui art. 2 espressamente vieta la presentazione di ulteriori domande in Sede amministrativa fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato), il principio posto dall'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., sull'Obbligo del giudice di valutare le infermità sopravvenuto, determina l'inefficacia della nuova richiesta in Sede amministrativa, ove sia presentata dallo assicurato quando il giudizio, instaurato dopo il rigetto di precedente istanza, sia ancora pendente in una fase di merito (pure d'appello o di rinvio) comportante il suddetto Obbligo. Peraltro, qualora l'istituto, nonostante tale inefficacia, dia corso ad un nuovo procedimento, la circostanza che il provvedimento conclusivo venga emesso dopo la definizione del precedente giudizio con sentenza passata in giudicato, ovvero nel momento in cui il giudizio medesimo si trovi in una fase che non consenta più l'applicazione del citato art. 149, esclude l'Invalidità dei relativi Atti e rende proponibile una nuova domanda giudiziale. (V 6526/83, mass n 431242; (contra 6280/86, mass n 448522; (contra 5376/85, mass n 442612; (contra 3925/85, mass n 441497; (contra 1852/84, mass n 433920).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)