Sez. 2, Sentenza n. 2412 del 14/07/1972 (Rv. 359851 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEL REATO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE AI FINI DELLA DECISIONE SULL'AZIONE CIVILE - DIFFERENZA DI POTERI IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO, DI UN DECRETO DI ARCHIVIAZIONE, DI UN DECRETO DI ARCHIVIAZIONE SEGUITO DA UN PROVVEDIMENTO DI AMNISTIA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEL REATO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE AI FINI DELLA DECISIONE SULL'AZIONE CIVILE - DIFFERENZA DI POTERI IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO, DI UN DECRETO DI ARCHIVIAZIONE, DI UN DECRETO DI ARCHIVIAZIONE SEGUITO DA UN PROVVEDIMENTO DI AMNISTIA.*
Il giudice civile ha il potere di accertare, ai fini della decisione sull'Azione civile, se nel fatto devoluto al suo giudizio ricorrano gli estremi del reato nel solo caso in cui sia intervenuta una causa estintiva del reato stesso (nella specie, amnistia), la quale impedisce il promovimento o il proseguimento dell'Azione penale. Per contro, in presenza di un decreto di archiviazione, il giudice civile non puo accertare se il reato sia stato consumato, poiche, in tal caso, difetta il presupposto indispensabile della suddetta Competenza, costituito dall'intervento di una causa estintiva del reato. Esso invece, puo rimettere nuovamente gli Atti al giudice penale, non essendo il decreto di archiviazione suscettibile di passare in giudicato. Infine, nella particolare ipotesi in cui, successivamente al decreto di archiviazione, sia intervenuto un provvedimento di amnistia, il giudice civile ha il potere di accertare l'esistenza o meno del reato. Anche in tal caso, infatti, poiche il decreto di archiviazione impedisce l'inizio dell'Azione penale, il provvedimento di amnistia interviene in un momento in cui il processo penale non e stato ancora promosso e e preclude il futuro promovimento, per cui si giustifica l'eccezionale trasmigrazione al giudice civile del potere di accertamento del reato. (nella specie, l' Inail aveva proposto contro il datore di lavoro domanda di rimborso per le somme erogate per prestazioni assicurative, a seguito di un infortunio sul lavoro subito da un operaio e dopo che, in ordine a tale infortunio, era stato emesso, in Sede penale, decreto di archiviazione, era intervenuto un provvedimento di amnistia. La SC, confermando la sentenza dei giudici di merito, ha ritenuto che il giudice civile avesse il potere di accertare l'eventuale sussistenza di un reato, ai fini dell'Azione civile di rivalsa di cui all'art 10 del dlpr n 1124 del 1965). (V 2447'70, mass n 348702).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 22, Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)