Sez. L - , Ordinanza n. 3208 del 09/02/2018 (Rv. 647438 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Sanzioni civili ex art.36 bis, comma 7, d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In materia di sanzioni civili per la mancata iscrizione di lavoratori nel libro matricola, l'art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. nell'art. 1, comma 1, della l. n. 248 del 2006, è inapplicabile, essendo stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con sentenza 13 novembre 2014, n. 254, nella parte in cui prevede che l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a euro 3.000, 00, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)