Sez. L - , Sentenza n. 26489 del 19/10/2018 (Rv. 650986 - 02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Lavoro irregolare - Art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006 - Incostituzionalità - Conseguenze - Sanzioni amministrative - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In tema di sanzioni previste per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la sentenza della Corte cost. n. 254 del 2014 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006 - riguarda esclusivamente le sanzioni civili applicabili indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata e non invece le sanzioni amministrative, la cui disciplina non è stata interessata dall'intervento del giudice delle leggi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis com. 7 lett. A CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)