Sez. 3 - , Ordinanza n. 22527 del 16/10/2020 (Rv. 659409 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Domanda - Dichiarazioni del richiedente asilo - Credibilità soggettiva - Valutazione complessiva della vicenda - Necessità - Beneficio del dubbio - Applicabilità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere condotta atomisticamente, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda narrata; quando poi residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del "beneficio del dubbio", come si desume dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella - del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)