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Sez. L - , Ordinanza n. 17599 del 21/06/2021 (Rv. 661643 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione internazionale - Lacune probatorie del racconto del richiedente asilo - Rilevanza - Valutazione del giudice - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661643-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in presenza del racconto di un cittadino pakistano sciita, che deduceva di essere stato vittima per motivi religiosi delle ritorsioni di un vicino sunnita che lo aveva ingiustamente accusato di omicidio, aveva dato rilievo alla mancanza di indicazioni circostanziate su persone coinvolte, vicende narrate e tempistica degli eventi, omettendo di valutare fatti decisivi quali la morte della figlia, attuata per vendetta del vicino sunnita e documentata da denunce all'autorità giudiziaria locale, e la documentazione fotografica della sua partecipazione a manifestazioni religiose della minoranza sciita).

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)