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Sez. 6, Sentenza n. 13097 del 08/01/2025 Cc. (dep. 03/04/2025) Rv. 287920-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Causa di inammissibilità prevista dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Applicabilità all'imputato internato in REMS - Esclusione - Ragioni - Modalità della notificazione - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287920-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

Il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - vigente "ratione temporis" - non è richiesto nel caso in cui l'imputato sia internato in REMS, trattandosi di condizione detentiva equiparabile a quella dell'internato in istituto penitenziario e dovendo conseguentemente le notificazioni nei suoi confronti essere eseguite mediante consegna a mani proprie.

Cod. Pen. art. 222 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D), Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. O) PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)