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Sez. 2, Sentenza n. 38442 del 13/09/2023 Cc. (dep. 20/09/2023) Rv. 285029 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Imputato detenuto al momento della proposizione del gravame - Onere formale previsto dal novellato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per la notifica del decreto di citazione - Applicabilità – Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285029-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)