Sez. 2, Sentenza n. 4496 del 25/01/2012 Ud. (dep. 02/02/2012) Rv. 251814 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Conversione in appello nell'ipotesi di cui all'art. 580 cod. proc. pen. - Giudizio di appello - Poteri cognitivi del giudice - Compimento di "iudicium rescindens" e "iudicium rescissorium" - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE
La Corte d'Appello, investita in sede di conversione del ricorso, non deve limitarsi a effettuare il solo "iudicium rescindens", come avviene nel giudizio di legittimità, ma deve estendere la sua cognizione anche al riesame del merito e, quindi, al "iudicium rescissorium", applicandosi le regole tipiche che governano i poteri cognitivi del giudizio di appello. (Nella specie, in adesione al principio, la S.C. ha affermato che la Corte d'Appello avrebbe dovuto adempiere all'obbligo di motivazione nel merito non soddisfatto dal giudice di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)