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Sez. 6, Sentenza n. 13294 del 04/10/1999 Ud. (dep. 18/11/1999) Rv. 214893 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONCORSO E CONVERSIONE | Ricorso per cassazione - Conversione in appello nell'ipotesi di cui all'art. 580 cod. proc. pen. - Giudizio di appello - Poteri cognitivi del giudice - Sono quelli tipici del giudizio di appello - Necessità di compimento di "iudicium rescindens" e "iudicium rescissorium" - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214893-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONCORSO E CONVERSIONE

In ipotesi di conversione del ricorso per cassazione in appello, prevista dall'art. 580 cod. proc. pen., devono essere osservate le norme che disciplinano il giudizio di appello: non deve, pertanto, la corte di merito, limitarsi a effettuare il solo "iudicium rescindens", come avviene nel giudizio di Cassazione, ma la sua cognizione deve estendersi anche al riesame del merito e quindi al "iudicium rescissorium", secondo le disposizioni di cui agli artt. 593 ss. cod. proc. pen., e pertanto secondo le regole tipiche che governano i poteri cognitivi del giudice di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)