Sez. 1, Sentenza n. 12514 del 05/12/1995 (Rv. 494942 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | Credito I.V.A. chiesto in rimborso - Detrazione nella successiva dichiarazione annuale - Illecito amministrativo ex art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Esclusione - Irregolarità formale - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
L'illecito amministrativo di cui all'art. 43, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, riguardante l'I.V.A., è punibile, come ogni altro illecito in materia tributaria, per la sola volontarietà del comportamento sanzionato (infedele dichiarazione), indipendentemente dal dolo o dalla colpa. Tale elemento psicologico (volontarietà del dato infedele) non ricorre nel caso di consapevole detrazione nella dichiarazione annuale di un credito I.V.A., risultante dalla dichiarazione concernente la precedente annualità, di cui, in occasione di quella dichiarazione, era già stato chiesto il rimborso, data la possibilità di ricostruzione della correttezza aritmetica della "posizione" del contribuente sulla base della semplice verifica delle "poste" attive e passive indicate nelle dichiarazioni, con la conseguenza che il suindicato comportamento si risolve unicamente in una irregolarità formale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)