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Sez. 1, Sentenza n. 7087 del 29/07/1997 (Rv. 506328 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | Credito I.V.A. chiesto in rimborso - Detrazione nella successiva dichiarazione annuale - Illecito amministrativo ex art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506328-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

In tema di I.V.A., l'illecito amministrativo di cui all'art. 43, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 è punibile, come ogni altro illecito in materia tributaria, per la sola volontarietà del comportamento sanzionato (infedele dichiarazione), indipendentemente dal dolo o dalla colpa. Tale elemento psicologico (volontarietà del dato infedele) non ricorre nel caso di consapevole detrazione nella dichiarazione annuale di un credito I.V.A., risultante dalla dichiarazione concernente la precedente annualità, di cui, in occasione di quella dichiarazione, era stato chiesto il rimborso, trattandosi di dichiarazione di credito viziata da errore che presenta una indefettibile testualità che lo rende automaticamente e sempre riconoscibile alla verifica.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)