Sez. L, Sentenza n. 11145 del 13/10/1992 (Rv. 478880 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio "in itinere" | Rilevanza sul tasso medio di tariffa - Difficoltà di inquadramento tariffario dell'infortunio "in itinere" - Influenza - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio "in itinere"
La riconducibilità dell'infortunio "in itinere" nell'ambito del rischio professionale e dell'assicurazione obbligatoria comporta per il datore di lavoro (correlativamente esonerato - nei limiti dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - dalla responsabilità civile) l'assunzione di tutte le conseguenze contributive derivanti dalla verificazione di quell'evento dannoso e, in particolare, la rilevanza di tale infortunio agli effetti del paragrafo 14 del d.m. 10 dicembre 1971, concernente l'applicazione di un tasso maggiore o minore del tasso medio di tariffa "in relazione all'andamento infortunistico aziendale, quale risulta dal tasso specifico aziendale"; né a ciò è di ostacolo la difficoltà d'inquadramento tariffario dell'infortunio "in itinere", tenuto conto che la disciplina legislativa (art. 2 del d.P.R. citato), non derogabile da fonti normative secondarie come quelle dei decreti ministeriali 10 dicembre 1971 e 18 giugno 1988, individua nella "occasione di lavoro", anziché nella "lavorazione", il requisito connotante il rischio assicurato e che, peraltro, l'anzidetto infortunio è anche riconducibile alla (lata) nozione di lavorazione del posto di lavoro nel ciclo di operazioni necessario per la realizzazione della lavorazione stessa.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM Lavoro e previdenza sociale 10/12/1971
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)