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Sez. L, Sentenza n. 11792 del 06/08/2002 (Rv. 556733 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Infortunio "in itinere" - Rilevanza ai fini della determinazione del tasso specifico aziendale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556733-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha espressamente previsto la indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", la riconducibilità di tale infortunio nell'ambito del rischio professionale e dell'assicurazione obbligatoria comportava per il datore di lavoro, in ragione della natura essenzialmente assicurativa della tutela previdenziale antinfortunistica, l'assunzione di tutte le conseguenze contributive derivanti dalla verificazione di quell'evento dannoso e, in particolare, la rilevanza anche di tale infortunio agli effetti del tasso specifico aziendale, che determina - in relazione all'andamento infortunistico aziendale e per le singole lavorazioni assicurate - oscillazioni del tasso medio nazionale dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale. Poiché, infatti, la tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale, determina il tasso medio nazionale per ciascuna lavorazione e il tasso specifico aziendale, in relazione all'andamento, parimenti aziendale, di infortuni e malattie professionali, quale risulta dal rapporto tra oneri e retribuzioni, e poiché gli oneri considerati a tal fine sono, fra l'altro, quelli finanziari relativi agli infortuni e alle malattie professionali del periodo di osservazione, fra questi devono essere compresi anche gli oneri relativi alle prestazioni erogate per infortunio "in itinere", in quanto indennizzato dall'INAIL al pari di qualsiasi infortunio sul lavoro a prescindere dalla colpa del datore di lavoro, non avendo questa alcun rilievo ai fini della indennizzabilità dell'infortunio stesso e, quindi, degli oneri considerati dalla Tariffa. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda del datore di lavoro volta ad ottenere pronunce consequenziali alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di aumento - dal 40 al 56 per cento - del tasso di premio, adottato dall'INAIL in dipendenza di un infortunio mortale "in itinere", indennizzato dal medesimo istituto).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 19, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 20, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)