Sez. U - , Sentenza n. 18987 del 31/07/2017 (Rv. 645132 - 02)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illecito di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esimente della scarsa rilevanza del fatto - Condizioni di operatività - Mancata percezione dell’offesa da parte del destinatario della stessa - Ininfluenza - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all’ordine giudiziario, ai fini dell’applicazione dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto - ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - all’illecito disciplinare costituente reato, previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs., non assume alcun rilievo, quale elemento sintomatico, la mancata percezione dell’offesa da parte della vittima del reato, posto che il bene giuridico protetto attraverso la previsione di detto illecito è costituito dall’immagine del magistrato. (Così statuendo, la S.C. ha annullato, con rinvio, una sentenza di proscioglimento, pronunciata sul rilievo che la persona offesa dal reato di diffamazione – ipotizzato a carico del magistrato incolpato – non avesse percepito come offensive le frasi rivolte al proprio indirizzo, essendo stato, così, disatteso anche il principio secondo cui, ai fini della sussistenza del reato “de quo”, ciò che rileva è l’uso di parole socialmente interpretabili come offensive).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D), Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)