Sez. U, Sentenza n. 28263 del 09/10/2023 (Rv. 669272 - 03)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità - Condizioni - Oggettiva gravità del fatto e funzioni esercitate dall’incolpato - Rilevanza - Fattispecie in tema di illecito ex art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, ai fini dell'applicazione dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto, ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 all'illecito disciplinare costituente reato (art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs.), devono valutarsi l'oggettiva gravità del fatto e la sua idoneità a compromettere gravemente l'immagine di equilibrio e imparzialità del magistrato, in considerazione non solo della risonanza mediatica della vicenda, ma anche del ruolo ricoperto dall'incolpato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della sezione disciplinare che non ha applicato l'esimente della scarsa rilevanza del fatto per avere l'incolpato, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, commesso l'illecito disciplinare costituente un reato implicante l'uso della violenza).
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)