Sez. 5, Sentenza n. 937 del 16/01/2009 (Rv. 606461 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Atti di ritiro di precedenti avvisi di accertamento - Legittimità - Fondamento - Distinzione dall'atto integrativo previsto dal comma terzo dell'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento dell'IVA, deve ritenersi legittimo da parte dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito del potere di autotutela amministrativa tributaria, il ritiro di un precedente atto, che può avvenire in due diverse forme, quella del "controatto" (l'atto di secondo grado che assume l'identica struttura di quello precedente, salvo che per il suo dispositivo di segno contrario con cui si dispone l'annullamento, la revoca o l'abrogazione del primo) o quella della riforma (l'atto di secondo grado che non nega il contenuto di quello precedente, ma lo sostituisce con un contenuto diverso), caratterizzati entrambi dal fatto che l'oggetto del rapporto giuridico controverso resta identico. È proprio tale caratteristica che distingue l'atto di ritiro da quello cosiddetto integrativo, regolato dall'art. 57, comma terzo, del d.P.R. n. 633 del 1972, emesso sulla scorta della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Quest'ultimo atto, infatti, è un nuovo atto sul medesimo rapporto su cui è intervenuto quello precedente, perchè in relazione ad un nuovo oggetto, non assunto a proprio elemento dal primo, dispone un nuovo contenuto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)