Sez. 2, Sentenza n. 3257 del 28/05/1984 (Rv. 435298 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - ATTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ CENTRALE DELLO STATO RICHIESTO O DELL'ORGANO DA ESSA DESIGNATO EX ART. 6 DELLA CONVENZIONE DELL'AJA 15 NOVEMBRE 1965 - QUALIFICAZIONE - ONERE DELLA RELATIVA PRODUZIONE IN GIUDIZIO - INCIDENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - ATTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ CENTRALE DELLO STATO RICHIESTO O DELL'ORGANO DA ESSA DESIGNATO EX ART. 6 DELLA CONVENZIONE DELL'AJA 15 NOVEMBRE 1965 - QUALIFICAZIONE - ONERE DELLA RELATIVA PRODUZIONE IN GIUDIZIO - INCIDENZA.*
Nel caso di notifica a persona residente all'estero ai sensi del terzo comma dell'art. 142 cod. proc. civ. (come modificato dagli artt. 8 e 9 della legge 6 febbraio 1981 n. 42), l'attestazione che, a norma dell'art. 6 della convenzione dell'Aja 15 novembre 1965 relativa alla notifica all'estero di Atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (resa esecutiva in Italia con la citata legge n. 42 del 1981), l'autorità centrale dello stato richiesto dalla notifica o l'organo da essa designato, deve redigere e trasmettere direttamente al richiedente, funge da relazione di esecuzione della domanda di notificazione, con indicazione della Forma, del luogo e della data di effettuazione e della persona cui è stato rimesso l'atto, con la conseguenza che l'Onere di provvedersi di tale attestazione e di produrla in giudizio ai fini della prova dell'avvenuta notifica incombe sulle parti in giudizio ed in ispecie, nel caso di disposta integrazione del contraddittorio, sulla parte interessata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/11/1965 num. 6, Legge 06/02/1981 num. 42 art. 2, Legge 06/02/1981 num. 42 art. 8, Legge 06/02/1981 num. 42 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)