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Sez. 1, Sentenza n. 19166 del 28/09/2015 (Rv. 637209 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA | Notifica di atti giudiziari a persona residente in Svizzera - Modalità - Mancanza della attestazione dell'autorità centrale dello Stato richiesto - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Sanatoria ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637209-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA

La notifica di un atto giudiziario (nella specie, ingiunzione) effettuata in Svizzera, ai sensi dell'art. 142, comma 3, c.p.c., mediante la procedura disciplinata dalla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, resa esecutiva in Italia con legge n. 42 del 1981, in vigore nei rapporti tra l'Italia e la Svizzera dal 1 gennaio 1995, prevede il rilascio di un'attestazione da parte dell'autorità centrale dello Stato richiesto, che dà atto dell'esecuzione ed indica la forma, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Tale attestazione svolge la medesima funzione della relazione di notificazione prevista dall'art. 148 c.p.c., facendo piena prova, fino a querela di falso, del perfezionamento del procedimento notificatorio, sicché la sua mancanza determina non già la nullità, ma l'inesistenza della notifica, non sanabile ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Legge 06/02/1981 num. 42 art. 8, Legge 06/02/1981 num. 42 art. 9, Tratt. Internaz. 15/11/1965 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)