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Sez. 1, Sentenza n. 9357 del 26/06/1981 Ud. (dep. 21/10/1981) Rv. 150639 - 01

PARTE CIVILE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1981-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150639-01

PARTE CIVILE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - FONDAMENTO.*

La legittimazione attiva della persona alla quale il reato ha recato danno ad esercitare la relativa Azione nel processo penale mediante la Costituzione di parte civile, deriva dalla sussistenza a carico dell'autore del reato delle obbligazioni "ex delicto" alla restituzione ed al risarcimento del danno. La causa del danno e, quindi, la fonte della relativa obbligazione restitutoria o risarcitoria, deve essere costituita dal reato. Da ciò consegue che l'articolo 185 del codice penale, lungi dal rafforzare la tesi del carattere meramente sanzionatorio del diritto penale, costituisce il fondamento delle obbligazioni "ex delicto", delineandone la natura autonoma ed originale, siccome correlata eziologicamente alla commissione di un fatto costituente reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)