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Sez. 4, Sentenza n. 16823 del 23/05/1990 Ud. (dep. 21/12/1990) Rv. 186069 - 01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO ILLEGITTIMO PER VIOLAZIONE DI NORMA PENALE - DANNO NON PATRIMONIALE - NECESSITÀ CHE DERIVI DALLA LESIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/186069-01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO ILLEGITTIMO PER VIOLAZIONE DI NORMA PENALE - DANNO NON PATRIMONIALE - NECESSITÀ CHE DERIVI DALLA LESIONE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA.*

Ai fini della configurabilità dell'obbligazione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., anche nel caso di fatto illegittimo per violazione di norma penale, è necessario che alla antigiuridicità della condotta corrisponda, contemporaneamente e direttamente, la violazione di un diritto soggettivo altrui, sicché anche i danni non patrimoniali devono essere ingiusti e cioè derivare direttamente dalla lesione di un diritto soggettivo (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha nel caso di specie esclusa la legitimatio ad causam delle associazioni sindacali per il risarcimento dei danni derivanti da omicidio colposo conseguente ad infortunio sul lavoro). (V mass n 182947; (V mass n 181123; (V mass n 160804; (V mass n 150639; (V mass n 146718).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)