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Sez. 2, Sentenza n. 6939 del 21/11/1983 (Rv. 431611 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA A BENE APPARTENENTE AL DEMANIO MARITTIMO - ERRONEA EVOCAZIONE IN GIUDIZIO DEL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE ANZICHÉ DEL MINISTRO DELLE FINANZE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - TEMPESTIVA ECCEZIONE NELLA PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431611-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA A BENE APPARTENENTE AL DEMANIO MARITTIMO - ERRONEA EVOCAZIONE IN GIUDIZIO DEL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE ANZICHÉ DEL MINISTRO DELLE FINANZE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - TEMPESTIVA ECCEZIONE NELLA PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO - NECESSITÀ.*

A seguito delle innovative Disposizioni contenute nella legge 25 marzo 1958 n. 260, sulla rappresentanza in giudizio dello stato, non è più rilevabile d'ufficio, in difetto di tempestiva eccezione nella prima udienza del processo di primo grado, l'erronea evocazione in giudizio, in controversia relativa a bene appartenente al Demanio marittimo, del ministro per la marina mercantile, anziché, a norma dell'art. 32 del codice della navigazione e della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato, del ministro delle Finanze, dal momento che tale evocazione integra errore nella identificazione non già del soggetto passivamente legittimato a contraddire, ma, per riguardo al carattere unitario e inscindibile della personalità giuridica dello stato, del titolare (della gestione) del diritto controverso.*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 32, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)