Sez. 2, Sentenza n. 3808 del 16/06/1980 (Rv. 407652 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE - EFFETTI EX ART 1189 COD CIV - ESTENSIONE AL PAGAMENTO ALL'APPARENTE RAPPRESENTANTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RESTITUZIONE AL CONIUGE SEPARATO DEL DEPOSITANTE DA PARTE DEL DEPOSITARIO DELLA CASA DATA IN DEPOSITO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE - EFFETTI EX ART 1189 COD CIV - ESTENSIONE AL PAGAMENTO ALL'APPARENTE RAPPRESENTANTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RESTITUZIONE AL CONIUGE SEPARATO DEL DEPOSITANTE DA PARTE DEL DEPOSITARIO DELLA CASA DATA IN DEPOSITO.*
La norma dell'art 1189 cod civ e applicabile non soltanto alla ipotesi del pagamento al creditore apparente, ma anche a quella del pagamento all'apparente rappresentante, sempreche, anche in quest'ultima ipotesi, il debitore che invoca il principio della apparenza giuridica fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma, altresi, che il proprio erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realta dei poteri rappresentativi dell'accipiens. (fattispecie in cui la cosa data in deposito era stata restituita dal depositario al coniuge separato del depositante. La suprema Corte ha ritenuto inidonea a legittimare la liberazione del depositario ai sensi dell'art 1189 cod civ la sola circostanza che il depositario conoscesse entrambi i coniugi, ignorandone la situazione di separazione personale). (V 309/79, mass n 396389; (V 150/75, mass n 373323; (V 2006/79, mass n 398412; (V 1612/79, mass n 397959).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1777
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)