Sez. 3, Sentenza n. 1612 del 19/03/1979 (Rv. 397959 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - CONTENUTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - CONTENUTO.*
Colui che invoca a proprio favore il principio dell'apparenza giuridica deve fornire la prova non soltanto di avere confidato erroneamente, senza propria colpa, nella situazione apparente, ma, altresi, che il proprio erroneo convincimento e stato determinato da un comportamento colposo del soggetto contro il quale tale principio deve trovare applicazione, dovendo tali elementi concorrere entrambi: ne consegue che, quando l'Onere probatorio venga assolto con riguardo ad uno solo di essi, il principio della apparenza giuridica non puo trovare applicazione. (Conf 1317/77, mass n 385025).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)