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Sez. L, Sentenza n. 11472 del 12/05/2010 (Rv. 613503 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Obbligo contributivo del professionista - Reddito prodotto dal professionista - Diretta ricollegabilità del reddito all'esercizio dell'attività libero professionale - Necessità - Iscrizione in appositi albi o elenchi, necessaria per l'esercizio dell'attività - Insufficienza per la nascita dell'obbligo contributivo - Conseguenze in tema di contribuzione per redditi prodotti da società cui partecipa il professionista.
Stato
decisa il 2010-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613503-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di contributi previdenziali dovuti dai professionisti, non è configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito prodotto dal professionista, ove questo non sia direttamente collegabile all'esercizio dell'attività libero professionale per la quale vi è stata l'iscrizione in appositi albi o elenchi, essendo insufficiente tale iscrizione, pur necessaria per l'esercizio dell'attività, a determinare la nascita dell'obbligo contributivo. Ne consegue che, qualora un soggetto iscritto partecipi a società, svolgente attività rientrante in quella per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, l'obbligazione contributiva è configurabile solo nell'ipotesi in cui risultino compensate attività obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/1996 num. 103 art. 1, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)