Sez. L, Sentenza n. 4057 del 19/02/2008 (Rv. 601966 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri - Contributo professionale - Determinazione in relazione al reddito inerente l'esercizio della professione - Necessità - Compensi per la presidenza del consiglio di amministrazione di una società - Computo - Esclusione.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
Il contributo professionale dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri va determinato in relazione al reddito professionale del geometra, ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione; ne consegue che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione, quali gli emolumenti percepiti a titolo di compenso per la presidenza del consiglio di amministrazione di una società.
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)