Sez. 5, Sentenza n. 11475 del 18/05/2009 (Rv. 608230 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Indicazione ex art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Formule particolari - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'indicazione, prevista a pena d'inammissibilità dall'art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'ufficio periferico o ente locale o concessionario contro il quale è diretto il ricorso, non richiede l'impiego di formule particolari, per cui può essere fatta anche per implicito mediante l'esposizione di dati od elementi che non lascino alcun serio dubbio sull'individuazione del soggetto convenuto in giudizio. (Nella specie il ricorrente aveva chiarito quale fosse l'oggetto del contendere, indicando con precisione l'avviso di accertamento impugnato e notificando il ricorso all'ufficio che lo aveva emesso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 2 n. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)